1. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco di porto a destino, non assumendo la venditrice responsabilità alcuna per i danni subiti dalla merce dopo che questa ha lasciato la sua fabbrica e/o deposito. Le spese di trasporto ed eventuali di assicurazione, se non diversamente ed espressamente pattuito, sono a carico del compratore.
    Il compratore è pertanto tenuto a provvedere alla tutela del proprio interesse nei confronti del vettore a norma di legge.
    La spedizione avverrà, salva specifica indicazione dell’acquirente, a mezzo di vettore scelto dalla venditrice.
  1. I termini stabiliti per la consegna si intendono sempre stabiliti in modo approssimativo ed indicativo nonché subordinati alle possibilità di produzione. E’ conseguentemente escluso il carattere dell’essenzialità del termine salvo che non sia esplicitamente convenuto. La mancata consegna nei termini non dichiarati essenziali darà diritto all’acquirente di recedere dal contratto escludendo ogni azione o richiesta per danni. I termini di consegna, anche se stabiliti potranno essere prorogati (e le ordinazioni persino annullate) nei casi di forza maggiore e in quelli di carattere politico, economico, interno e nel caso di mancata e insufficiente assegnazione di materie prime o accessorie, divieti o limitazioni nelle importazioni.
    Fra i casi di forza maggiore è compresa, oltre agli incendi, scioperi, incagli di ogni genere di trasporti, la mancata, parziale o difettosa consegna di merce da parte dei fornitori della Venditrice.
    Fra i casi di carattere interno si intendono inoltre compresi tra gli altri (l’elencazione è meramente indicativa e non già esaustiva) la sospensione di energia elettrica e il mancato funzionamento totale o parziale di una linea di produzione.
  1. I prodotti venduti sono testati prima della consegna. Nessun reclamo sarà accolto dalla società venditrice trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell’acquirente. In deroga al disposto dell’art. 1745 c.c., saranno inefficaci i reclami non effettuati a mezzo PEC/Lettera Raccomandata all’amministrazione della Venditrice.
  1. In caso di motivato rifiuto la merce dovrà essere spedita franco Recanati salvo disposizioni contrarie della ditta venditrice.
  1. Nel caso di ritardo nel pagamento delle fatture, l’interesse di mora sarà dovuto alla Società venditrice nella misura stabilita dal D.to L.vo 231/2002.
  1. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, senza che questo sia stato effettuato, la Venditrice potrà, a sua esclusiva scelta , o sospendere le consegne dei residui quantitativi di merce venduta o risolvere il contratto, fermo restando, in entrambi i casi, il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.
  1. I pagamenti dovranno essere fatti al domicilio della Venditrice.
  1. La Venditrice non riconosce le condizioni di acquisto in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Vendita nel caso che non siano esplicitamente accettate.
  1. La Venditrice garantisce i prodotti per 24 mesi dalla data di spedizione.
    La garanzia comprende le caratteristiche di progetto, se confermate per iscritto dal fornitore, i difetti di costruzione, di lavorazione. Sono esclusi deficienze o difetti dovuti al consumo naturale. La garanzia non si estende ai componenti di corredo dei prodotti. Il committente ha diritto, a giudizio del fornitore, alla sostituzione o riparazione delle parti dimostrate difettose, esclusa qualsiasi altra forma di garanzia. In particolare sono esclusi risarcimenti di danni diretti o indiretti. Per i materiali commerciali non costruiti dal fornitore questi concede la stessa garanzia che egli riceve dai fornitori di detti materiali.
    Il committente deve avvertire per iscritto il fornitore dei difetti non appena riscontrati e dietro sua richiesta inviargli le parti da sostituire o riparare franco di ogni spesa al suo stabilimento.
    Il committente deve lasciare al fornitore un congruo tempo per la sostituzione o riparazione e provvedere a sue spese al ritiro delle parti nuove o riparate.
    Qualora la riparazione o sostituzione avvenga presso il committente questi dovrà mettere a disposizione il personale ausiliario occorrente.
    Se il reclamo risultasse ingiustificato, le spese di sostituzione e/o riparazione, saranno a carico del committente.
    Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da cause di forza maggiore, cattiva installazione (quando non eseguita dal fornitore) imperizia nella condotta dell’operatore, sovraccarichi e simili.
    La garanzia cessa qualora il committente abbia modificato il prodotto fornito  o le sue parti, senza il consenso scritto del fornitore.
    Quando il committente non è in regola coi pagamenti, non può chiedere al fornitore l’esecuzione della garanzia.
  1. Per tutti gli effetti e per qualunque controversia è stabilita e accettata esclusivamente la competenza giudiziaria del Foro di Macerata.
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